Essere in regola

INFORMAZIONI GENERALI PER ESSERE IN REGOLA IN ITALIA
ENTRARE IN ITALIA DAI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA: gli accordi di Schengen vogliono che gli stranieri residenti nell’area Schengen (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Italia, Austria, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein) possano attraversare liberamente le frontiere di questi paesi.
ENTRARE IN ITALIA DAI PAESI NON DELL’UNIONE EUROPEA: lo straniero deve avere un visto sul passaporto o in generale sui documenti di viaggio. Per qualche stato non è obbligatorio fare il visto turistico.
- Dove fare il visto?
Nelle ambasciate e nei consolati italiani dei paesi di origine o nel paese dove lo straniero ha residenza stabile. Lo straniero che entra regolarmente in Italia deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi.
RIMANERE IN ITALIA FINO A 3 MESI: Non serve il permesso di soggiorno. Se lo straniero rimane in Italia per studio, visite, affari e turismo per 3 mesi e viene dai paesi che hanno l’accordo Schengen, deve compilare e portare la dichiarazione di presenza in Questura. Ha 8 giorni di tempo da quando entra in Italia per farlo. Se lo straniero viene dai paesi non Schengen, non deve avere la dichiarazione di presenza, ma è sufficiente il timbro Schengen sul passaporto, che deve mostrare ai controlli di frontiera. La conseguenza del non rispetto di queste procedure è l’espulsione.
RIMANERE IN ITALIA PIU’ DI 3 MESI: Lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno o il visto solo se rimane in Italia più di 3 mesi. I motivi possono essere:
1) STUDIO: lo straniero deve chiedere questo visto all’Ambasciata italiana nel suo paese di residenza. Dura quanto il corso di studi. Si rinnova ogni anno. Con il visto per studio, lo straniero può comunque lavorare (mezza giornata) e non più di 20 ore a settimana.
2) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: Lo straniero che chiede il ricongiungimento familiare deve essere regolare, avere o carta di soggiorno (permesso di soggiorno a lungo termine) o permesso di soggiorno di almeno 1 anno (per lavoro subordinato, lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari, per motivi religiosi).
3) LAVORO: quando lo straniero entra in Italia deve avere un visto per lavoro.
Per averlo deve chiedere prima il nulla osta per lavoro allo Sportello Unico Immigrazione.
Il lavoro può essere subordinato (a), stagionale (a) e autonomo (b):
a) PER LAVORO SUBORDINATO DETERMINATO, INDETERMINATO, STAGIONALE: il datore di lavoro, italiano o straniero regolare in Italia, deve chiedere allo Sportello Unico Immigrazione il nulla osta nominativo del cittadino extracomunitario (che vive all’estero) che vuole assumere. Deve anche dire dove (città) sarà il lavoro.
b) PER LAVORO AUTONOMO: lo straniero deve avere i requisiti, professionali e morali di un italiano. Deve chiedere il visto di ingresso o all’Ambasciata o al Consolato.
LIBERATORIA
Si rende doveroso precisare che gli articoli della Sezione “Legge” hanno il solo scopo “ esemplificativo” e non si sostituiscono in alcun modo alla normativa vigente che rimane l’ unica fonte normativa attendibile.
Tutti gli articoli della sezione LEGGE sono stati tratti da fonti istituzionali come il sito della Polizia di Stato, del Ministero dell’Interno e altri siti che si occupano di immigrazione come Stranieri in Italia. Per gli scopi che si prefigge la web tv è stato semplificato il linguaggio (a livello lessicale e sintattico) per rendere gli argomenti più comprensibili e fruibili da parte degli immigrati. Non sono stati ritoccati i contenuti e i termini secondo noi più complessi, laddove non siano stati sostituiti da altri più immediati, sono stati spiegati attraverso l’utilizzo di sinonimi.