
È trascorso un anno circa dall’entrata in vigore della legge (articolo 38 del dlgs 165/2001, nello specifico comma 3) secondo cui “la maggioranza dei cittadini non comunitari presenti sul territorio nazionale è ammessa, per legge, a partecipare ai concorsi pubblici per tutte le posizioni di lavoro che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni”.
Questo significa che i titolari di permesso di soggiorno UE, i soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permessi per protezione internazionale (come nel caso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria), i loro familiari e i familiari di cittadini comunitari, possono accedere a tali concorsi e possibilità lavorative.
Ma molte amministrazioni pubbliche, statali, regionali, locali ed enti pubblici tuttora non si conformano al nuovo testo, continuando a prevedere tra i requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici quello della cittadinanza italiana o comunitaria. Per questo circa un mese fa l’ASGI ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la piena applicazione della normativa, inviando una lettera e mettendo in luce come sia stata prassi diffusa tra le amministrazioni la mancata applicazione della legge: leggi qui l’approfondimento a cura dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione).
FONTE: www.asgi.it